Direttive all'attenzione delle autorità federali competenti in materia di edifici e immobili
Il DFF emana, su proposta della KBOB, istruzioni nell’ambito della gestione immobiliare per i membri della KBOB che fanno parte dell’Amministrazione federale nonché per le organizzazioni di utenti (Art. 27 OILC; RS 172.010.21).
Gestione sostenibile degli immobili
Secondo la Strategia per uno sviluppo sostenibile del Consiglio federale e l’ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC), la Confederazione deve amministrare il suo ampio portafoglio immobiliare applicando i criteri dello sviluppo sostenibile.
Nelle istruzioni del Dipartimento federale delle finanze (DFF) concernenti la gestione sostenibile degli immobili questo concetto viene soddisfatto con una serie di principi che includono i campi d’azione più importanti nella gestione sostenibile degli immobili e prescrivono l’indirizzo di azione per gli organi della costruzione e degli immobili.
Per l’applicazione pratica di queste direttive sono inoltre determinanti le pertinenti raccomandazioni della KBOB.
Procedure di concorso e procedure relative ai mandati di studio paralleli
La Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) hanno elaborato istruzioni comuni sulle procedure di concorso e sulle procedure relative ai mandati di studio paralleli riguardanti:
- prestazioni di progettazione ed edili per i membri della KBOB facenti parte dell’Amministrazione federale;
- commesse di forniture di beni e commesse di prestazioni di servizi per i membri della CA.
A complemento delle disposizioni della legge e dell’ordinanza, le istruzioni disciplinano questo nuovo strumento nel settore degli appalti di prestazioni di progettazione ed edili.
Protezione dai terremoti
Dato che finora il pericolo sismico in Svizzera è stato sottovalutato, il Consiglio federale ha emanato direttive vincolanti per gli Uffici federali intese ad aumentare la sicurezza antisismica di costruzioni e impianti.
L'Ufficio di coordinamento per la mitigazione dei sismi della Confederazione presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha elaborato uno strumentario che si prefigge di sostenere gli Uffici interessati affinché soddisfino le suddette direttive. Il documento «Protection contre les séismes dans le cadre de projets de construction fédéraux » (sicurezza antisismica di costruzioni federali) può essere consultato nel relativo sito web dell'UFAM: Projets immobiliers fédéraux.
Ulteriori informazioni sui terremoti in Svizzera e sulle misure preventive sono disponibili nel sito web dell'UFAM sotto Temi, Pericoli naturali, Informazioni per gli specialisti: terremoti.
Termini di pagamento
Per i membri della KBOB appartenenti alla Confederazione queste regolamentazioni sono state stabilite in una direttiva. Su domanda della KBOB il Dipartimento federale delle finanze ha emanato la direttiva il 28 dicembre 2009 la quale è entrata in vigore il 1o gennaio 2010.
La KBOB ha raccomandato di applicare dal 1o gennaio 2010 analoghe norme anche ai suoi membri cantonali e comunali, ovvero alla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, all'associazione dei comuni svizzeri e all'Unione delle città svizzere.