Passare al contenuto principale

Comunicato stampaPubblicato il 15 aprile 2026

L’obiettivo di stoccaggio del gas naturale della Svizzera diventa più flessibile

Berna, 15.04.2026 — La Svizzera aumenterà la flessibilità temporale del suo obiettivo di stoccaggio del gas naturale. Il 15 aprile 2026 il Consiglio federale ha approvato un’apposita modifica dell’ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria. A partire dal 1° giugno 2026 anche in Svizzera per i cinque gestori regionali della rete vigerà l’obbligo, già sancito dal regolamento UE, di raggiungere l’obiettivo di stoccare il 15 per cento del gas naturale in un periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° dicembre.

L’ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria, entrata in vigore il 23 maggio 2022, impone l’obbligo di stoccaggio in appositi impianti all’estero per l’approvvigionamento di gas in Svizzera. Deve essere stoccato almeno il 15 per cento del consumo medio annuo nazionale. La decisione del 15 ottobre 2025 ha esteso la validità dell’ordinanza, finora già prorogata quattro volte, fino al 30 settembre 2028.

L’ordinanza attualmente in vigore impone che l’obiettivo di stoccaggio debba essere raggiunto entro il 1° dicembre di ogni anno, scadenza che impedisce qualunque flessibilità legata agli acquisti e che rischia quindi di generare costi aggiuntivi per gli utenti. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di sostituire la data fissa per il raggiungimento dell’obiettivo con una finestra temporale, che comprende il periodo tra il 1° ottobre e il 1° dicembre. Ciò si applicherà al 2026 e al 2027.

Link : RS 531.82 - Ordinanza del 18 maggio 2022 sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria | Fedlex